(Convenzione - art. 92)
                             Articolo 92 
                   Posizione giuridica delle navi 
   1. Le navi battono  bandiera  di  un  solo  Stato  e,  salvo  casi
eccezionali specificamente  previsti  da  trattati  internazionali  o
dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte  alla  sua
giurisdizione esclusiva. 
   Una nave non puo'  cambiare  bandiera  durante  una  traversata  o
durante uno scalo o in un porto, a  meno  che  non  si  verifichi  un
effettivo trasferimento di proprieta' o di immatricolazione. 
   2. Una nave che navighi sotto le bandiere  di  due  o  piu'  Stati
impiegandole secondo convenienza, non puo' rivendicare nessuna  delle
nazionalita' in questione nei confronti di altri Stati, e puo' essere
assimilata a una nave priva di nazionalita'.