(Convenzione - art. 94)
                             Articolo 94 
                  Obblighi dello Stato di bandiera 
   1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il
proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e
sociale sulle navi che battono la sua bandiera. 
   2. In particolare ogni Stato: 
   a) tiene registro delle navi che contenga i nomi e le 
      caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad 
      esclusione di quelle che, in virtu' di norme internazionali 
      generalmente  accettate,  per  effetto   delle   loro   modeste
dimensioni ne sono esenti; e 
   b) esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria 
      legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e 
      sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione 
      alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e  sociale  di
pertinenza delle navi. 
   3. Ogni Stato adotta, per le navi che  battono  la  sua  bandiera,
tutte la misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare,  con
particolare riferimento a: 
   a) costruzione, attrezzature e navigabilita' delle navi; 
   b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento degli 
      equipaggi,   tenendo   conto   degli   appropriati    strumenti
internazionali; 
   c) impiego dei segnali, buon funzionamento delle comunicazioni e 
      prevenzione degli abbordi. 
   4. Tali misure includono le norme necessarie a garantire che: 
   a) ogni nave, prima dell'immatricolazione e dopo, a intervalli 
      opportuni, sia ispezionata da un ispettore marittimo 
      qualificato, e abbia a bordo le carte e le pubblicazioni 
      nautiche, nonche' la strumentazione e le apparecchiature atte a
salvaguardare la sicurezza della navigazione; 
   b) ogni nave sia affidata a un comandante e a ufficiali che 
      posseggano i necessari titoli professionali, con particolare 
      riferimento alla capacita' marinaresca, alla condotta della 
      navigazione, alle comunicazioni e all'ingegneria navale; e 
      abbia un equipaggio adeguato, nel numero e nella 
      specializzazione dei suoi componenti, al tipo, alle dimensioni,
ai macchinari e alle apparecchiature della nave; 
   c) il comandante, gli ufficiali e, nella misura appropriata, i 
      membri dell'equipaggio conoscano perfettamente e abbiano 
      l'ordine di rispettare le pertinenti norme internazionali 
      relative alla salvaguardia della vita umana in mare, alla 
      prevenzione degli abbordi, alla prevenzione, riduzione e 
      controllo dell'inquinamento marino,  e  al  buon  funzionamento
delle radiocomunicazioni. 
   5. Nell'adottare le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni  Stato  e'
tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure  e  alle  pratiche
internazionali generalmente  accettate,  sia  ad  assumere  qualsiasi
iniziativa che si renda necessaria per garantirne l'osservanza. 
   6. Qualunque Stato che abbia fondati motivi per  ritenere  che  su
una nave non sono stati esercitati la  giurisdizione  e  i  controlli
opportuni, puo' denunciare tali omissioni allo Stato di bandiera. 
   Nel ricevere la denuncia, lo Stato di bandiera  apre  un'inchiesta
e, se vi e' luogo a procedere, intraprende le azioni  necessarie  per
sanare la situazione. 
   7. Ogni Stato apre un'inchiesta che sara' condotta  da  o  davanti
una o piu' persone debitamente qualificate, su ogni incidente in mare
o di  navigazione  nell'alto  mare,  che  abbia  coinvolto  una  nave
battente la sua bandiera e abbia causato la morte o lesioni  gravi  a
cittadini di un altro Stato, oppure abbia provocato danni seri a navi
o installazioni di un altro Stato o all'ambiente marino. Lo Stato  di
bandiera e l'altro Stato  cooperano  allo  svolgimento  di  inchieste
aperte da quest'ultimo su uno qualunque di tali incidenti.