(Convenzione - art. 96)
                             Articolo 96 
Immunita' delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi
                           non commerciali 
   Le navi di proprieta' o al servizio di  uno  Stato,  e  da  questo
impiegate esclusivamente per  servizi  governativi  non  commerciali,
godono nell'alto mare della completa immunita' dalla giurisdizione di
qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.