(Convenzione - art. 97)
                             Articolo 97 
Giurisdizione penale in materia  di  abbordi  o  di  qualunque  altro
                      incidente di navigazione 
   1.  In  caso  di  abbordo  o  di  qualunque  altro  incidente   di
navigazione nell'alto mare, che implichi la responsabilita' penale  o
disciplinare del comandante della nave o di  qualunque  altro  membro
dell'equipaggio,  non  possono  essere  intraprese  azioni  penali  o
disciplinari contro tali persone, se non  da  parte  delle  autorita'
giurisdizionali o amministrative dello  Stato  di  bandiera  o  dello
Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza. 
   2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato  la  patente
di capitano o un'idoneita' o licenza, e'  il  solo  componente,  dopo
aver celebrato un regolare processo, a disporre  il  ritiro  di  tali
documenti, anche nel caso che il titolare  non  sia  cittadino  dello
Stato che li ha rilasciati. 
   3. Il fermo o il sequestro della  nave,  anche  se  adottati  come
misure cautelari  nel  corso  dell'istruttoria,  non  possono  essere
disposti da nessuna Autorita' che non sia lo Stato di bandiera.