Articolo 97 Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione 1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell'alto mare, che implichi la responsabilita' penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell'equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorita' giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza. 2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un'idoneita' o licenza, e' il solo componente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati. 3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell'istruttoria, non possono essere disposti da nessuna Autorita' che non sia lo Stato di bandiera.