(Convenzione - art. 98)
                             Articolo 98 
                    Obbligo di prestare soccorso 
   1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte
la sua bandiera, nella misura in  cui  gli  sia  possibile  adempiere
senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: 
   a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di 
      pericolo; 
   b) proceda quanto piu' velocemente e' possibile al soccorso delle 
      persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di 
      aiuto, nella misura in cui si puo' ragionevolmente aspettare da
lui tale iniziativa; 
   c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo 
      equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando e' possibile, 
      comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto 
      presso cui essa e'  immatricolata,  e  qual'e'  il  porto  piu'
vicino presso cui fara' scalo. 
   2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento
permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e  soccorso
per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le  circostanze
lo richiedono, collabora  a  questo  fine  con  gli  Stati  adiacenti
tramite accordi regionali.