(Convenzione - art. 99)
                             Articolo 99 
                 Divieto di trasporto degli schiavi 
   Ogni Stato adotta misure efficaci per prevenire  e  perseguire  il
trasporto degli schiavi a bordo di navi autorizzate a battere la  sua
bandiera, e per prevenire l'uso illecito della propria bandiera a tal
fine. 
   Uno schiavo che si rifugia a bordo di una nave, qualunque  sia  la
sua bandiera, e' libero ipso facto.