(Regolamento- art. 10)
Art. 10 Protezione delle acque 
1 E' vietato compiere azione alcuna che possa provocare o  costituire
pericolo d'inquinamento delle acque. 
2  E'  considerato   inquinamento   qualsiasi   modificazione   delle
proprieta' fisiche o  chimiche  dell'acqua  che  possa  risultare  di
nocumento agli organismi in essa viventi o  di  pregiudizio  ai  suoi
usi, in atto o possibili. In particolare sono considerati  inquinanti
i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti. 
3 Qualora sui natanti si verifichino  fatti  che  possono  costituire
pericolo d'inquinamento per le acque, il conduttore  deve  provvedere
in modo da  evitare  o  contenere  il  pericolo  o  l'inquinamento  e
comunque  avvertirne  senza  indugio   la   polizia   o   l'autorita'
competente. 
4 Il conduttore che constati la presenza in acqua  di  carburante  in
quantita' apprezzabile, di lubrificante,  oppure  di  altre  sostanze
suscettibili di provocare  inquinamento  delle  acque  e'  tenuto  ad
avvertirne la polizia o l'autorita' competente.