(Regolamento- art. 12)
Art. 12 Salvataggio ed assistenza 
1 In caso d'incidente il conduttore prende tutte le misure necessarie
per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo. 
2 Dopo un incidente  di  navigazione,  ogni  persona  coinvolta  deve
tenersi a disposizione affinche'  possano  essere  stabilite  la  sua
identita', le caratteristiche del suo natante e  la  natura  del  suo
coinvolgimento nell'incidente. E' considerata come  coinvolta  in  un
incidente di navigazione la persona il cui comportamento  possa  aver
contribuito all'incidente stesso. 
3 Il conduttore  e'  tenuto  a  prestare  assistenza  immediata  alle
persone o ai natanti in pericolo, nella  misura  compatibile  con  la
sicurezza del proprio natante. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto
di terzi. 
4  Se  vi  sono  feriti,   morti   o   dispersi   occorre   avvertire
immediatamente la polizia. 
5 Il responsabile di un  danno,  in  assenza  del  danneggiato,  deve
avvisare l'interessato al piu' presto possibile.