Art . 13 Battelli incagliati o affondati Qualora un natante sia arenato, incagliato o affondato in modo da costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione, il conduttore dello stesso e' tenuto ad esporre i segnali previsti agli articoli 29 e 31 e a prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilita' dovra' essere avvertita senza indugio la polizia.