(Regolamento- art. 14)
Art. 14 Rimozione degli ostacoli dalla via navigabile. 
   Le  autorita'  possono  far  rimuovere  i  natanti  incagliati   o
affondati  come  pure  altri  oggetti  che  mettono  in  pericolo   o
intralciano la navigazione, a spese del proprietario o del  detentore
o di chi ha provocato l'ostacolo, sempre che le  persone  interessate
non vi provvedano loro  stesse  entro  un  adeguato  termine  a  loro
accordato. L'autorita' puo' rinunciare a fissare  un  termine  quando
esiste un pericolo immediato.