Art. 15 Ordini particolari delle autorita' I conduttori dei natanti, nonche' i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono conformarsi agli ordini particolari dell'autorita' competente per garantire la sicurezza del traffico e evitare difficolta' alla navigazione. 2 I conduttori dei natanti, nonche' i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono parimenti uniformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni nautiche, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto o basso livello delle acque.