(Regolamento- art. 15)
Art. 15 Ordini particolari delle autorita' 
   I conduttori dei natanti, nonche' i sorveglianti di impianti fissi
galleggianti   devono    conformarsi    agli    ordini    particolari
dell'autorita' competente per garantire la sicurezza del  traffico  e
evitare difficolta' alla navigazione. 
2 I conduttori dei natanti, nonche' i sorveglianti di impianti  fissi
galleggianti  devono  parimenti  uniformarsi  alle  prescrizioni   di
carattere  temporaneo  rilasciate  in   casi   speciali,   quali   le
manifestazioni nautiche, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure  in
caso di alto o basso livello delle acque.