Sezione 2.1. Generalita' Art. 2 Conduttore 1 Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell'idoneita' necessaria o dell'abilitazione, ove prescritta. Ogni impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo un responsabile. 2 E' considerato conduttore la persona che detiene l'effettiva autorita' di comando sul natante. 3 Non possono condurre natanti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermita' fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni simili.