(Regolamento- art. 2)
Sezione 2.1. Generalita' 
Art. 2 Conduttore 
1 Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore  responsabile,
in  possesso  dell'idoneita'  necessaria  o  dell'abilitazione,   ove
prescritta. Ogni impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo
un responsabile. 
2 E'  considerato  conduttore  la  persona  che  detiene  l'effettiva
autorita' di comando sul natante. 
3 Non possono condurre natanti coloro che non siano in grado di farlo
in modo sicuro, per malattia, infermita' fisica o psichica, abuso  di
bevande alcooliche o per altre ragioni simili.