(Regolamento- art. 4)
Art. 4 Dovere generale di vigilanza 
1  Anche  in  assenza  di  prescrizioni  particolari   nel   presente
regolamento,  il  conduttore  deve  prendere  tutte  le   misure   di
precauzione che sono richieste dal dovere  generale  di  vigilanza  e
dalle regole della pratica corrente, al fine di evitare: 
a. di mettere in pericolo o di molestare le persone, 
b. di causare danni ad altri natanti,  alle  proprieta  altrui,  alle
   rive ed alla  vegetazione  rivierasca,  o  alle  installazioni  di
   qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive, 
c. di intralciare la navigazione o la pesca, 
d. di inquinare le acque o di alterarne le sue proprieta'. 
2 Il conduttore deve accertarsi  che  la  navigazione  sia  possibile
senza pericolo e deve adattare la rotta alle condizioni locali.