(Dichiarazioni)
                        DICHIARAZIONI COMUNI 
 
          DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 
 
Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno
     anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo 
 
                DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 14 
 
   Le Parti decidono di negoziare ulteriori  concessioni  reciproche,
nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e
di prodotti della pesca, onde concordarne le modalita' specifiche 
entro un anno dalla firma del presente accordo 
 
                DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 18 
 
   In caso di difficolta'  inerenti  al  livello  delle  importazioni
nell'ambito dell'accordo, si puo' ricorrere, all'occorrenza, alle 
procedure di consultazione tra le Parti 
 
                DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 34 
 
   Le Parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la legge  sulla
concorrenza, il  che  consentira'  di  concordare  le  normative  per
l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo  2  Nell'elaborare  la
legge in questione, l'Egitto terra' conto delle regole di concorrenza 
dell'Unione europea 
   Fintanto  che  non  saranno  state  adottate  le   normative   per
l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in  caso  di  gravi
difficolta' le Parti possono sottoporre la questione al Consiglio di 
associazione 
 
      DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 37 E SULL'ALLEGATO VI 
 
   Ai  fini  del  presente  accordo,  la  proprieta'   intellettuale,
industriale  e  commerciale  comprende,  in  particolare,  i  diritti
d'autore,  ivi  compresi  i  diritti   d'autore   per   i   programmi
informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali,
le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni  d'origine,
i marchi commerciali  e  i  marchi  dei  servizi,  le  topografie  di
circuiti integrati e la protezione contro  la  concorrenza  sleale  a
norma dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la  tutela
della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela 
delle informazioni riservate sul "know-how" 
 
                DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 39 
 
   Le Parti decidono che, in caso  di  grave  squilibrio  della  loro
bilancia commerciale  globale  tale  da  compromettere  le  relazioni
commerciali, ciascuna di esse puo' chiedere l'avvio di  consultazioni
nel Comitato di associazione  onde  promuovere  relazioni  economiche
equilibrate ai sensi dell'articolo 39 e  cercare  soluzioni  durature
per ridurre gli squilibri. 
 
           DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VI, CAPITOLO 1 
 
   Le Parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di
visti alle persone in buona fede che collaborano  all'attuazione  del
presente accordo, quali operatori commerciali,  investitori,  docenti
universitari,  tirocinanti   e   funzionari   dello   Stato;   questa
disposizione potra' eventualmente essere estesa ai parenti  di  primo
grado delle persone legalmente residenti  sul  territorio  dell'altra
Parte. 
 
           DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
   Le Parti concordano che sara' garantita la protezione dei dati  in
tutti i campi in cui e' previsto  lo  scambio  di  dati  a  carattere
personale. 
 
                DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA 
 
       DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 11 
 
Qualora siano necessarie consultazioni  ai  sensi  dell'articolo  11,
ultimo paragrafo, la Comunita'  e'  disposta  ad  avviarle  entro  30
giorni  dalla  notifica  delle  misure  eccezionali  al  Comitato  di
                  associazione da parte dell'Egitto 
   Tali consultazioni servono a garantire che le misure in  questione
siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11. La  Comunita'  non
si oppone all'adozione di dette misure purche' sussistano le 
necessarie condizioni 
 
       DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 19 
 
   Le disposizioni speciali di  cui  all'articolo  19,  paragrafo  2,
applicate dalla Comunita alle Isole Canarie, sono quelle previste dal 
regolamento (CEE) o 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991 
 
       DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 21 
 
   Su richiesta dell'Egitto,  la  Comunita'  e'  disposta  ad  indire
riunioni a livello di  funzionari  onde  fornire  informazioni  sulle
eventuali modifiche delle  sue  relazioni  commerciali  con  i  paesi
terzi. 
 
       DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 34 
 
   La  Comunita'  dichiara  che,  fino  a  quando  il  Consiglio   di
associazione non avra' adottato le norme di applicazione  in  materia
di concorrenza leale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in sede  di
interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 1, essa  valutera'  tutte
le pratiche contrarie a detto artico1o in base ai criteri  risultanti
dalle norme contenute negli articoli 81, 82 e  87  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea e, per  i  prodotti  contemplati  dal
trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea   del   carbone   e
dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo  trattato  e  dalle
norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso  il  diritto
derivato. 
   La Comunita' dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli
di cui al titolo II, capitolo 3, essa  valutera'  tutte  le  pratiche
contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto i) secondo i criteri da
essa stabiliti in base  agli  articoli  36  e  37  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli  definiti  dal
regolamento  n.  26/62  del  Consiglio,  modificato,  e  le  pratiche
contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto iii) secondo i  criteri
da essa stabiliti in base agli articoli 36  e  87  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea. 
 
                DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA 
 
   Le  disposizioni  dell'accordo  che   rientrano   nell'ambito   di
applicazione della parte III, titolo IV del trattato  che  istituisce
la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda  in  quanto
Parti contraenti distinte e non  in  quanto  membri  della  Comunita'
europea, fino al momento in  cui  il  Regno  Unito  ovvero  l'Irlanda
notifichino alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in
quanto membri della Comunita' europea,  conformemente  al  protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato  al  trattate
sull'Unione  europea  e  al  trattato  che  istituisce  la  Comunita'
europea.  Le  stesse  disposizioni  si  applicano   alla   Danimarca,
conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca  allegato
a detti trattati.