(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 26)
                             Articolo 26 
 
                  Fondamento della responsabilita' 
 
  §1 Il trasportatore  e'  responsabile  del  danno  derivante  dalla
morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio  all'integrita'
fisica o psichica del viaggiatore, causato da un incidente che sia in
relazione con  l'esercizio  ferroviario,  e  sopravvenga  durante  la
permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o  al  momento  in
cui  egli  vi  entra  o  ne  esce,  qualunque  sia   l'infrastruttura
ferroviaria utilizzata. 
  § 2 Il trasportatore e' esonerato da tale responsabilita': 
    a) se  l'incidente  e'  stato  causato  da  circostanze  estranee
all'esercizio  ferroviario  che  il  trasportatore,   nonostante   la
diligenza richiesta dalle particolarita'  del  caso  di  specie,  non
poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; 
    b) nella misura  in  cui  l'incidente  sia  dovuto  a  colpa  del
viaggiatore; 
    c) se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo  che  il
trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarita'
del caso di specie, non poteva evitare ed alle  cui  conseguenze  non
poteva   ovviare;   un'altra   impresa   che   utilizzi   la   stessa
infrastruttura ferroviaria non e' considerata come  parte  terza;  il
diritto di ricorso non e' pregiudicato . 
  § 3 Se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo  e  se  ,
malgrado cio', il trasportatore non e'  interamente  sollevato  dalla
responsabilita' in conformita' al §2 , lettera c), egli risponde  per
il  tutto  nei  limiti  delle  presenti  Regole  uniformi   e   senza
pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi. 
  §4  Le   presenti   Regole   uniformi   non   si   applicano   alla
responsabilita' che puo' ricadere sul trasportatore per  i  casi  non
previsti al § 1. 
  §5 Quando un trasporto oggetto di un unico contratto  di  trasporto
e' effettuato da trasportatori  successivi,  la  responsabilita',  in
caso di morte e di lesioni dei viaggiatori, e'  del  trasportatore  a
cui spettava, in base al contratto di trasporto, la  prestazione  del
servizio di trasporto  durante  il  quale  l'incidente  e'  avvenuto.
Quando questa prestazione non e' stata realizzata dal  trasportatore,
ma da un  trasportatore  sostituto,  entrambi  i  trasportatori  sono
responsabili  solidalmente,  in  conformita'  alle  presenti   Regole
uniformi.