(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 28)
                             Articolo 28 
 
             Risarcimento dei danni in caso di ferimento 
 
  In caso di ferimento o di ogni  altro  pregiudizio  all'incolumita'
fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende: 
    a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alla  cura
ed al trasporto; 
    b) la  riparazione  del  danno  causato,  sia  per  l'incapacita'
lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.