Articolo 28 Risarcimento dei danni in caso di ferimento In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumita' fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende: a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto; b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.