(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 29)
                             Articolo 29 
 
                Riparazione di altri danni corporali 
 
  Il  diritto  nazionale  determina  se  ed  in   quale   misura   il
trasportatore  e'  tenuto  a  corrispondere  risarcimenti  per  danni
corporali diversi da quelli previsti agli articoli 27 e 28.