(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 30)
                             Articolo 30 
 
Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte  e  di
                               lesioni 
 
  §  1  Il  risarcimento  danni  di  cui  all'articolo  27,   §2   ed
all'articolo 28, lettera b) deve essere corrisposto  sotto  forma  di
capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale  consente  l'assegnazione
di una rendita, il risarcimento dei danni e' corrisposto  sotto  tale
forma allorche' il viaggiatore leso  o  gli  aventi  diritto  di  cui
all'articolo 27 § 2 lo richiedano. 
  § 2 L'ammontare del risarcimento da corrispondere in base a  quanto
disposto  nel  §1  e'  determinato  in  base  al  diritto  nazionale.
Tuttavia, per l''applicazione  delle  presenti  Regole  uniformi,  e'
fissato un limite massimo di 175000 unita' di conto in capitale, o in
rendita  annuale  corrispondente  a  tale   capitale,   per   ciascun
viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda  un  limite
massimo di ammontare inferiore.