(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 31)
                             Articolo 31 
 
                      Altri mezzi di trasporto 
 
  §1 Salvo quanto previsto dal  §2,  le  disposizioni  relative  alla
responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori non si
applicano  ai  danni   sopravvenuti   durante   un   trasporto   che,
conformemente  al  contratto  di  trasporto,  non  era  un  trasporto
ferroviario. 
  §2 Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su traghetto,
le disposizioni relative alla responsabilita' in caso di morte  e  di
ferimento di viaggiatori si applicano ai danni indicati nell'articolo
26, §1 e nell'articolo 33, § 1, causati da un incidente  che  sia  in
relazione  con  l'esercizio  ferroviario,  sopravvenuto  durante   la
permanenza del viaggiatore in detto veicolo, o al momento in cui egli
vi salga o ne discenda. 
  §3 Se a seguito di circostanze eccezionali, l'esercizio ferroviario
e' provvisoriamente sospeso ed i viaggiatori sono trasportati con  un
altro mezzo di trasporto, il trasportatore e' responsabile  ai  sensi
delle presenti Regole uniformi.