(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
1. I segni sulla carreggiata menzionati negli articoli  da  26  a  28
della presente Convenzione possono essere dipinti sulla carreggiata o
apposti in ogni altro modo, purche' siano altrettanto efficaci. 
2. Se i segni sulla carreggiata sono dipinti, essi saranno di  colore
giallo o bianco; tuttavia, il colore bleu puo' essere impiegato per i
segni che indicano le aree in cui la sosta e'  permessa  o  limitata.
Quando, sul territorio di una Parte contraente, vengono utilizzati  i
due colori giallo e bianco, i segni  della  stessa  categoria  devono
essere  dello  stesso  colore.  Per   l'applicazione   del   presente
paragrafo, il termine  "bianco"  comprende  le  tonalita'  argento  o
grigio chiaro. 
3. Nel tracciare delle iscrizioni, dei simboli e delle frecce che  la
segnaletica orizzontale comporta, sara' tenuto conto della necessita'
di allungare considerevolmente le dimensioni  nella  direzione  della
circolazione in rapporto alla piccola angolazione con la quale  dette
iscrizioni, detti simboli e dette frecce sono visti dai conducenti. 
4. Si raccomanda che i segni  orizzontali  destinati  ai  veicoli  in
movimento siano riflettorizzati, se la densita' del traffico lo esige
e se l'illuminazione e' cattiva o inesistente.