(all. 8 - art. 1)
CODICE    DI    COMPORTAMENTO    DEI   DIPENDENTI   DELLE   PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
DECRETO del 31 marzo 1994 del Ministro per  la  Funzione  Pubblica  -
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  l'art.  2  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, contenente
"Delega al Governo per la  razionalizzazione  e  la  revisione  delle
discipline in materia di pubblico impiego .............";
  Visto l'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
aggiunto  dall'art.  26  del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546;
  Visto  che,  ai  sensi  del  predetto  art.  58-bis   del   decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  deve  sentire  le
confederazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale prima di definire il codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni;
Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale;
Ritenuta  la  necessita'  di  procedere alla definizione del predetto
codice di comportamento;
                              Decreta:
                               Art. 1
                 Disposizioni di carattere generale
1. I  principi  e  i  contenuti  del  presente  codice  costituiscono
specificazioni  esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta',
imparzialita'  che  qualificano   il   corretto   adempimento   della
prestazione  lavorativa.  I dipendenti pubblici -escluso il personale
militare, quello della polizia  di  Stato  ed  il  Corpo  di  polizia
penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e
dell'Avvocatura dello Stato - si  impegnano  ad  osservarlo  all'atto
dell'assunzione in servizio.
2.  Restano  ferme  le  disposizioni  riguardanti  la responsabilita'
penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.
3. I1 Presidente del Consiglio dei  Ministri  impartisce  all'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni,
direttive volte ad assicurare il recepimento del presente codice  nei
contratti  collettivi  di  lavoro  e  a  coordinare i principi con la
materia della responsabilita' disciplinare.
4. Gli uffici delle singole amministrazioni, che hanno competenza  in
materia  di  affari  generali  e  personale,  vigilano sulla corretta
applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui  casi
concreti.
5.  Il  dirigente  dell'ufficio e' responsabile dell'osservanza delle
norme del codice.
                               Art. 2
                              Principi
1. Il comportamento del dipendente e' tale da stabilire  un  rapporto
di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
2.  Il  pubblico  dipendente  conforma  la  sua  condotta  al  dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i principi di buon  andamento  e  imparzialita'
dell'amministrazione.
3.  Nell'espletamento  dei  propri compiti, il dipendente antepone il
rispetto della legge e l'interesse pubblico  agli  interessi  privati
propri   ed   altrui;   ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta
quantita' di tempo e di energie allo svolgimento dei propri  compiti,
si   impegna  a  svolgerli  nel  modo  piu'  semplice  ed  efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilita' connesse  ai
propri compiti.
5.  Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per
ragioni di ufficio Egli non utilizza a fini privati  le  informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio.
6.  I1  dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle  sue
mansioni  in  situazioni.  anche  solo  apparenti,  di  conflitto  di
interessi.
7. Nei rapporti con il cittadino, il dipendente dimostra  la  massima
disponibilita'  e  non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce
l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano  titolo,
e,  nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le notizie
e    informazioni    necessarie    per    valutare    le    decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
8.  Nella vita sociale, il dipendente si impegna a evitare situazioni
e comportamenti che possano nuocere  agli  interessi  o  all'immagine
della pubblica amministrazione.
                               Art. 3.
                       Regali e altre utilita'
1.  Il  dipendente  non  chiede,  per  se'  o per altri, ne' accetta,
neanche in occasione di festivita', regali o  altre  utilita',  salvo
che  si  tratti  di  regali  d'uso  di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o possano trarre benefici  da  decisioni  o  attivita'
inerenti all'ufficio.
2  Il dipendente non offre regali o altre utilita' a un sovraordinato
o a suoi parenti o conviventi; non chiede ne' accetta, per se' o  per
altri,  regali o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti o
conviventi, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.
                               Art. 4
                   Partecipazione ad associazioni
                       e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione,
l'adesione del dipendente ad associazioni  e  organizzazioni,  i  cui
interessi  siano  anche  indirettamente  coinvolti  dallo svolgimento
delle  funzioni  dell'amministrazione,  deve  essere  comunicata   al
dirigente dell'ufficio e all'organo di vertice dell'amministrazione.
2.  La disposizione di cui al comma I trova applicazione ancorche' le
associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere riservato, ne'
si propongano l'ottenimento per i propri soci di posizioni di rilievo
nelle pubbliche amministrazioni.
3. La disposizione di cui al  comma  1  non  si  applica  ai  partiti
politici e ai sindacati.
4.  II  dipendente  non  costringe  altri  dipendenti  ad  aderire ad
associazioni di  cui  egli  faccia  parte,  ne'  li  induce  a  farlo
promettendo vantaggi di carriera.
                               Art. 5
                      Obblighi di dichiarazione
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli
interessi,  finanziari  o  non  finanziari, che egli o suoi parenti o
conviventi  abbiano  nelle  attivita'  o  nelle  decisioni   inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli
interessi  finanziari  che  soggetti, con i quali abbia o abbia avuto
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita,  abbiano  in
attivita' o decisioni inerenti all'ufficio.
3.   Il  dirigente  comunica  all'amministrazione  le  partecipazioni
azionarie e gli altri  interessi  finanziari  che  possano  porlo  in
conflitto  di  interessi con la funzione pubblica che svolge, nonche'
le  successive  modifiche.  Su  motivata  richiesta   del   dirigente
competente  in  materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori  informazioni  sulla  propria  situazione  patrimoniale   e
tributaria.
4. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, dichiara se abbia
parenti    o   conviventi   che   esercitano   attivita'   politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti  frequenti  con
l'ufficio  che  egli  dovra'  dirigere  o  che  siano coinvolte nelle
decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio.
                               Art. 6
                       Obblighi di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o   ad   attivita'   che   possano   coinvolgere,   direttamente    o
indirettamente,  interessi  finanziari  o  non finanziari propri o di
parenti o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui,  pur  non
essendovi  un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del
dipendente  all'adozione  della  decisione  o   all'attivita'   possa
ingenerare     sfiducia     nell'indipendenza     e     imparzialita'
dell'amministrazione.
2. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o   ad   attivita'   che   possano   coinvolgere,   direttamente    o
indirettamente,  interessi  finanziari  di soggetti con i quali abbia
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita. Nei due anni
successivi alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro  o  di
collaborazione, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione
di  decisioni  o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari dei soggetti sopra indicati. Per
il dipendente che abbia avuto cariche direttive  in  imprese  o  enti
pubblici  o  privati,  l'obbligo di astensione ha la durata di cinque
anni. L'obbligo vale anche nel caso in  cui,  pur  non  essendovi  un
effettivo  conflitto  di  interessi, la partecipazione del dipendente
all'adozione  della  decisione  o  all'attivita'   possa   ingenerare
sfiducia nella indipendenza e imparzialita' dell'amministrazione.
3. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
e ad attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente,
interessi finanziari di individui od organizzazioni che, negli ultimi
cinque  anni abbiano contribuito con denaro o altre utilita' alle sue
spese elettorali.
4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
e   ad   attivita'   che   possano   coinvolgere,   direttamente    o
indirettamente,  interessi finanziari, di individui od organizzazioni
presso cui egli aspira a ottenere un impiego o con cui egli aspira ad
avere incarichi di collaborazione.
5. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o ad attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente,
interessi finanziari o non finanziari:
a) di individui di cui egli sia commensale abituale;
b)  di  individui  od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge
abbia causa pendente o grave  inimicizia  o  rapporti  di  credito  o
debito;
c)  di  individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente;
d) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente.
6. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano  gravi
ragioni   di   convenienza.   Sull'astensione   decide  il  dirigente
dell'ufficio; quando l'astensione riguarda  quest'ultimo,  decide  il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.
7.  Nel  caso  in cui, presso l'ufficio in cui presta servizio, siano
avviati procedimenti che coinvolgano gli  interessi  di  individui  o
organizzazioni  rispetto  ai  quali  sia  prevista  l'astensione,  il
dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
                               Art. 7
                        Attivita' collaterali
1. Il dipendente non svolge alcuna attivita'  che  contrasti  con  il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di
incarichi remunerati.
3  I1 dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui
od  organizzazioni  che  abbiano,  o  abbiano   avuto   nel   biennio
precedente,  un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
4. I1 dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilita' per prestazioni alle  quali  e'  tenuto
per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
5.  I1 dipendente non frequenta abitualmente persone o rappresentanti
di imprese o  altre  organizzazioni  che  abbiano  in  corso,  presso
l'ufficio dove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti
ad  ottenere  la  concessione  di  sovvenzioni, contributi, sussidi o
ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere, ovvero autorizzazioni,  licenze,  abilitazioni,  nulla  osta,
permessi   o   altri  atti  di  consenso  comunque  denominati.    La
disposizione non vale se i soggetti  in  questione  siano  parenti  o
conviventi del dipendente.
                               Art. 8
                            Imparzialita'
1.  Il  dipendente,  nell'adempimento  della  prestazione lavorativa,
assicura la parita' di trattamento tra i  cittadini  che  vengono  in
contatto  con  l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta ne' accorda  ad  alcuno  prestazioni  che  siano  normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
2.   Il  dipendente  respinge  le  pressioni  illegittime,  ancorche'
provenienti dai suoi superiori, indicando le  corrette  modalita'  di
partecipazione all'attivita' amministrativa.
3.  Il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara di
appalto o di un procedimento contenzioso o di  un  esame  o  concorso
pubblico,   non   accetta   ne'  tiene  conto  di  raccomandazioni  o
segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a favore  o  a
danno  di  partecipanti  o  interessati. Il dipendente che riceva una
simile segnalazione per iscritto consegna il  relativo  documento  al
dirigente  dell'ufficio  e  all'ufficio procedente. I1 dipendente che
riceva  una  simile  segnalazione  oralmente  la  respinge,   facendo
presente  all'interlocutore  che  quanto richiesto non e' conforme al
corretto comportamento di un pubblico dipendente, e  ne  informa  per
iscritto l'ufficio procedente.
4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o  ad  attivita'  relative  allo  stato  giuridico  o  al trattamento
economico di suoi parenti o conviventi  che  siano  dipendenti  della
stessa amministrazione.
5.  Il dipendente che aspiri ad una promozione, ad un trasferimento o
ad un altro provvedimento, non si adopera per influenzare coloro  che
devono  o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua
adozione, ne' chiede o accetta che altri lo facciano.
6. Il dipendente che debba o possa adottare o influire  sull'adozione
di   decisioni   in   ordine  a  promozioni,  trasferimenti  o  altri
provvedimenti relativi ad altri dipendenti, non  accetta,  ne'  tiene
conto  di  raccomandazioni  o  segnalazioni  comunque  denominate, in
qualunque forma, a loro favore o  a  loro  danno.  Il  dirigente  che
riceva  una  simile  segnalazione  per  iscritto consegna il relativo
documento al dirigente dell'ufficio. Il  dipendente  che  riceva  una
simile   segnalazione   oralmente   la   respinge,  facendo  presente
all'interlocutore che quanto richiesto non e'  conforme  al  corretto
comportamento  di  un dipendente pubblico, e ne informa- per iscritto
l'ufficio procedente.
                               Art. 9
                  Comportamento nella vita sociale
1.   Il   dipendente   non   sfrutta   la   posizione   che   ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino.  Nei
rapporti    privati,    in   particolare   con   pubblici   ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona  ne'  fa  altrimenti
intendere,  di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
                               Art. 10
                      Comportamento in servizio
1. Il dirigente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' delega ad
altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni
di propria spettanza.
2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non puo' assentarsi  dal
luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente dell'ufficio.
3.  Durante  l'orario  di  lavoro,  non  sono  consenti  rinfreschi o
cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio.
4. Il dipendente non utilizza a fini privati carta intestata o  altro
materiale  di  cancelleria,  ne'  elaboratori, fotocopiatrici o altre
attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
5.  Salvo  casi  eccezionali,  dei   quali   informa   il   dirigente
dell'ufficio,   il  dipendente  non  utilizza  le  linee  telefoniche
dell'ufficio per effettuare telefonate  personali.  Durante  l'orario
d'ufficio,  il dipendente limita la ricezione di telefonate personali
sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.
6.    Il    dipendente    che   dispone   di   mezzi   di   trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi  compiti
d'ufficio   e   non   vi   trasporta  abitualmente  persone  estranee
all'amministrazione.
7. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode  a
titolo personale, utilita' che siano offerte a causa dell'acquisto di
beni o servizi per ragioni di ufficio.
                               Art. 11
                      Rapporti con il pubblico
1.  Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata
attenzione alle richieste di ciascuno e fornisce le  spiegazioni  che
gli  siano  richieste  in  ordine al comportamento proprio e di altri
dipendenti  dell'uffi'cio.  Nella  trattazione  delle  pratiche  egli
rispetta   l'ordine   cronologico   delle  richieste  e  non  rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto, motivando genericamente il rifiuto  con
la  quantita'  di  lavoro  da  svolgere  o  la  mancanza  di  tempo a
disposizione.
2.  Salvo  il  diritto  di   esprimere   valutazioni   e   diffondere
informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il
dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a
detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione.  Il dipendente tiene
sempre informato il dirigente dell'ufficio dei  propri  rapporti  con
gli  organi  di  stampa.  Nel  caso in cui organi di stampa riportino
notizie  inesatte  sull'amministrazione  o  sulla  sua  attivita',  o
valutazioni   che   vadano   a  detrimento  della  sua  immagine,  la
circostanza  va  fatta  presente  al  dirigente   dell'ufficio,   che
valutera'  l'opportunita'  di  fare  precisazioni  con  un comunicato
ufficiale.
3. Il dipendente non prende impegni  ne'  fa  promesse  in  ordine  a
decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
4.  Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in   tutte   le   altre
comunicazioni  con  i  cittadini,  il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
                               Art. 12
                              Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il
dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera  di  terzi,  ne'
corrisponde   o   promette   ad   alcuno   utilita'   a   titolo   di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la  conclusione
o l'esecuzione del contratto.
2.  Il  dipendente  non  conclude,  per  conto  dell'amministrazione,
contratti  di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o
assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a
titolo  privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in   cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente,  si
astiene   dal   partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio e'
coinvolto in queste attivita', dell'astensione informa  per  iscritto
il dirigente dell'ufficio.
3.  Il  dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese
con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura,  servizio,  finanziamento  ed  assicurazione,  per   conto
dell'amministrazione,   ne   informa   per   iscritto   il  dirigente
dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova  il  dirigente,
questi  informa  per  iscritto  il dirigente competente in materia di
affari generali e personale.
                               Art. 13
          Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente fornisce all'ufficio interno di  controllo  tutte  le
informazioni  necessarie  ad  una  piena  valutazione  dei  risultati
conseguiti dall'ufficio al  quale  e'  preposto,  in  relazione  agli
standard   di   qualita'   e   di   quantita'   dei  servizi  fissati
dall'amministrazione  in  apposite  carte  dei  diritti  dell'utente.
L'informazione  e'  resa  con  particolare riguardo alle finalita' di
parita' di trattamento tra le  diverse  categorie  di  utenti,  piena
informazione  sulle  modalita' dei servizi e sui livelli di qualita',
agevole  accesso  agli  uffici,  specie  per  gli  utenti   disabili,
semplificazione  e  celerita' delle procedure, osservanza dei termini
prescritti per 1a conclusione delle procedure, sollecita risposta  ai
reclami, istanze e segnalazioni.
                               Art. 14
                      Aggiornamento del codice
1.  Ogni  quattro  anni,  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei
suggerimenti che  provengano  dalle  singole  amministrazioni,  dalle
organizzazioni   sindacali   nonche'  da  associazioni  di  utenti  o
consumatori a modificare e a integrare le disposizioni contenute  nel
presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai
sensi  degli  articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  nelle  direttive  per  la
stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.
Il  presente  decreto  sara'  comunicato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
Roma. 31 marzo 1994
                                                 Il Ministro: CASSESE