Art. 741
            Mancato superamento degli esami di fine corso

1.  Gli  allievi  che  non  superino gli esami di fine corso in prima
sessione,  sono  ammessi  a  ripeterli in una sessione di riparazione
trascorsi  almeno  trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento  degli  esami  in tale sessione sono nominati ufficiali e
sono  iscritti  in  ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti
gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
2.  Gli  allievi  che non superino gli esami in seconda sessione sono
dimessi  dal  corso  previa determinazione del Direttore generale del
personale militare. A essi si applica l'articolo 742, comma 2.