Art. 937 
 
Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle  associazioni  fra
                militari in congedo e dei pensionati 
 
1. Le associazioni di  cui  all'articolo  941,  che  contemplano  nei
propri atti costitutivi l'acquisizione della  qualita'  di  socio  in
base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo  o
pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli
interessi morali e materiali dei propri associati, sono  iscritte,  a
loro richiesta, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto
dall'art. 1482 del codice, in apposito  albo,  tenuto  dal  Ministero
della difesa. 
2. La richiesta di cui al comma 1, da rimettere  al  Ministero  della
difesa a cura dei competenti organi sociali, deve essere corredata: 
a) dalla copia dello statuto ovvero dell'atto costitutivo; 
b) dalla indicazione del numero dei soci militari delle categorie  in
congedo o pensionati; 
c) da ogni altra utile indicazione  relativa  sia  al  sodalizio  per
meglio  configurarne  la  posizione  giuridica,   sia   a   dati   di
qualificazione riferiti agli associati.