Art. 939 Rapporti con il COCER 1. Il Ministro della difesa, anche in relazione alle richieste avanzate dalle associazioni ai sensi dell'articolo 938, di volta in volta autorizza incontri tra il COCER e le associazioni medesime al fine di consentire l'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione che possono rivelarsi utili per la definizione o l'avvio a soluzione di problemi esistenti, interessanti il personale militare in congedo o pensionato. 2. Le riunioni di cui al comma 1 sono presiedute dal presidente del COCER e dal presidente designato dai rappresentanti delle associazioni dei militari in congedo e in pensione. 3. La lettera di convocazione, da inviare almeno trenta giorni prima della riunione, contiene indicazioni relative: a) alla data, all'ora e al luogo della riunione; b) agli argomenti posti dall'ordine del giorno; c) al numero dei delegati delle associazioni interessate, invitati a partecipare. 4. I singoli delegati devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dai competenti organi statutari, dal quale deve risultare esplicitamente tale loro qualita' che legittima l'intervento alla riunione per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 5. I resoconti degli incontri di cui al comma 1, compilati e firmati dai due presidenti, sono rimessi, a cura del presidente del COCER, al Capo di stato maggiore della difesa e sono posti all'attenzione del Ministro della difesa.