Art. 939 
 
                        Rapporti con il COCER 
 
1. Il Ministro  della  difesa,  anche  in  relazione  alle  richieste
avanzate dalle associazioni ai sensi dell'articolo 938, di  volta  in
volta autorizza incontri tra il COCER e le associazioni  medesime  al
fine di consentire l'acquisizione di elementi di  informazione  e  di
valutazione che possono rivelarsi utili per la definizione o  l'avvio
a soluzione di problemi esistenti, interessanti il personale militare
in congedo o pensionato. 
2. Le riunioni di cui al comma 1 sono presiedute dal  presidente  del
COCER  e  dal   presidente   designato   dai   rappresentanti   delle
associazioni dei militari in congedo e in pensione. 
3. La lettera di convocazione, da inviare almeno trenta giorni  prima
della riunione, contiene indicazioni relative: 
a) alla data, all'ora e al luogo della riunione; 
b) agli argomenti posti dall'ordine del giorno; 
c) al numero dei delegati delle associazioni interessate, invitati  a
partecipare. 
4. I singoli delegati devono essere  muniti  di  apposito  documento,
rilasciato dai competenti organi statutari, dal quale deve  risultare
esplicitamente tale loro qualita'  che  legittima  l'intervento  alla
riunione per la trattazione  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno. 
5. I resoconti degli incontri di cui al comma 1, compilati e  firmati
dai due presidenti, sono rimessi, a cura del presidente del COCER, al
Capo di stato maggiore della difesa e sono posti  all'attenzione  del
Ministro della difesa.