Art. 1150.
(Omicidio del superiore).
Se il fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale e'
commesso da un componente dell'equipaggio della nave o
dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa
dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena e' della reclusione
da ventiquattro a trenta anni; se il fatto e' commesso durante la
navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.