(Codice della navigazione-art. 1150)
                             Art. 1150. 
                      (Omicidio del superiore). 
 
  Se il  fatto  previsto  nell'articolo  575  del  codice  penale  e'
commesso   da   un   componente   dell'equipaggio   della   nave    o
dell'aeromobile   contro   un   superiore   nell'atto   o   a   causa
dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena e'  della  reclusione
da ventiquattro a trenta anni; se il fatto  e'  commesso  durante  la
navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.