(Codice della navigazione-art. 1151)
                             Art. 1151. 
  (Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore). 
 
  Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a  584  del  codice
penale e' commesso da un  componente  dell'equipaggio  della  nave  o
dell'aeromobile   contro   un   superiore   nell'atto   o   a   causa
dell'adempimento delle di lui funzioni, le pene  ivi  stabilite  sono
aumentate di un terzo.