(Codice della navigazione-art. 1152)
                             Art. 1152. 
                  (Tratta e commercio di schiavi). 
 
  La pena per il comandante o  l'ufficiale  della  nave  nazionale  o
straniera, che commette il delitto  previsto  nell'articolo  601  del
codice penale o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo.