(Codice della navigazione-art. 1153)
                             Art. 1153. 
                    (Nave destinata alla tratta). 
 
  Il  componente  dell'equipaggio  di  nave  nazionale  o   straniera
destinata, prima della partenza  o  in  corso  di  navigazione,  alla
tratta e' punito, ancorche' non sia stato  compiuto  alcun  fatto  di
tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da  tre  a  dieci
anni.