Art. 1155.
(Sbarco e abbandono arbitrario di persone).
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del
territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente
dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il
ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o
dell'aeromobile, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire mille a tremila.
La pena non puo' essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata
o abbandonata e' priva di mezzi necessari alla sussistenza o al
ritorno in patria.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva
una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.