(Codice della navigazione-art. 1155)
                             Art. 1155. 
             (Sbarco e abbandono arbitrario di persone). 
 
  Il  comandante  della  nave  o  dell'aeromobile,  che,  fuori   del
territorio   nazionale,   arbitrariamente   sbarca   un    componente
dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona  impedendone  il
ritorno  a  bordo  o   anticipando   la   partenza   della   nave   o
dell'aeromobile, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire mille a tremila. 
 
  La pena non puo' essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata
o abbandonata e' priva di  mezzi  necessari  alla  sussistenza  o  al
ritorno in patria. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto  deriva
una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.