(Codice della navigazione-art. 1156)
                             Art. 1156. 
    (Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito). 
 
  Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi
consentiti dalla  legge  un  componente  dell'equipaggio  ammalato  o
ferito, omette di provvederlo dei mezzi  necessari  alla  cura  e  al
rimpatrio, e' punito con la multa da lire tremila a diecimila. 
 
  La pena e' della reclusione  fino  a  sei  mesi,  se  il  fatto  e'
commesso all'estero. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto  deriva
una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.