Art. 1156.
(Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito).
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi
consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o
ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al
rimpatrio, e' punito con la multa da lire tremila a diecimila.
La pena e' della reclusione fino a sei mesi, se il fatto e'
commesso all'estero.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva
una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.