(Codice della navigazione-art. 1157)
                             Art. 1157. 
                        (Omissione di aiuto). 
 
  Il comandante  della  nave,  che,  trovando  abbandonato  in  paese
estero, ove non siano autorita'  consolari,  un  marittimo  italiano,
omette senza giustificato motivo di dargli  ricovero  a  bordo  e  di
rimpatriarlo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero  con
la multa fino a lire tremila. 
 
  Se l'omissione di soccorso si riferisce a piu' persone, la pena  e'
raddoppiata. 
 
  Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.