Art. 1157.
(Omissione di aiuto).
Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese
estero, ove non siano autorita' consolari, un marittimo italiano,
omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di
rimpatriarlo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con
la multa fino a lire tremila.
Se l'omissione di soccorso si riferisce a piu' persone, la pena e'
raddoppiata.
Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.