Art. 1158.
(Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo).
Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o
stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il
salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente
codice, e' punito con la reclusione fino a due anni.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva
una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino
a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi
previste sono ridotte alla meta'.