(Codice della navigazione-art. 1158)
                             Art. 1158. 
       (Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo). 
 
  Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali  o
stranieri, che omette di prestare assistenza  ovvero  di  tentare  il
salvataggio nei casi in cui ne ha  l'obbligo  a  norma  del  presente
codice, e' punito con la reclusione fino a due anni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto  deriva
una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. 
 
  Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino
a sei mesi; nei casi indicati  nel  comma  precedente,  le  pene  ivi
previste sono ridotte alla meta'.