(Codice della navigazione-art. 1159)
                             Art. 1159. 
                   (Mancanza di viveri necessari). 
 
  Il comandante della nave, che fa mancare i  viveri  necessari  alle
persone imbarcate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
 
  Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della  reclusione  da
un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.