Art. 1159.
(Mancanza di viveri necessari).
Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle
persone imbarcate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da
un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.