(Codice della navigazione-art. 1160)
                             Art. 1160. 
                         (Pene accessorie). 
 
  La  condanna  per  delitto  previsto  nell'articolo  1150   importa
l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. 
 
  La condanna  per  i  delitti  previsti  dall'articolo  1152,  1153,
importa, per il comandante, l'interdizione perpetua dai titoli e, per
gli altri componenti dell'equipaggio, l'interdizione  temporanea  dai
titoli ovvero dalla professione. 
 
  Per gli altri  delitti  previsti  dal  presente  capo  la  condanna
importa   l'interdizione   temporanea   dai   titoli   ovvero   dalla
professione.