Art. 1160.
(Pene accessorie).
La condanna per delitto previsto nell'articolo 1150 importa
l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
La condanna per i delitti previsti dall'articolo 1152, 1153,
importa, per il comandante, l'interdizione perpetua dai titoli e, per
gli altri componenti dell'equipaggio, l'interdizione temporanea dai
titoli ovvero dalla professione.
Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna
importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione.