(CODICE CIVILE-art. 1117)
                             Art. 1117. 
 
                    (Parti comuni dell'edificio). 
 
  Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari dei diversi piani
o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non  risulta  dal
titolo: 
    1) il suolo su  cui  sorge  l'edificio,  le  fondazioni,  i  muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso,
i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in  genere  tutte  le
parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 
    2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere,  per
la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per
altri simili servizi in comune; 
    3) le opere, le installazioni, i manufatti  di  qualunque  genere
che servono all'uso e al godimento  comune,  come  gli  ascensori,  i
pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i  canali
di scarico, gli impianti per  l'acqua,  per  il  gas,  per  l'energia
elettrica,  per  il  riscaldamento  e  simili,  fino  al   punto   di
diramazione degli impianti ai  locali  di  proprieta'  esclusiva  dei
singoli condomini.