(CODICE CIVILE-art. 1117 ter)
                           Art. 1117-ter. 
 
           (( (Modificazioni delle destinazioni d'uso). )) 
 
  ((Per soddisfare esigenze di interesse  condominiale,  l'assemblea,
con  un  numero  di  voti  che  rappresenti  i  quattro  quinti   dei
partecipanti  al  condominio  e   i   quattro   quinti   del   valore
dell'edificio, puo' modificare  la  destinazione  d'uso  delle  parti
comuni. 
 
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno  di
trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso  comune  o  negli
spazi a tal  fine  destinati  e  deve  effettuarsi  mediante  lettera
raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in  modo  da  pervenire
almeno venti giorni prima della data di convocazione. 
 
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita',  deve  indicare
le parti comuni oggetto della modificazione e la  nuova  destinazione
d'uso. 
 
  La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che  sono
stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. 
 
  Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che  possono
recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato  o
che ne alterano il decoro architettonico. ))