(CODICE CIVILE-art. 1118)
                             Art. 1118. 
 
            (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni). 
 
  Il diritto di ciascun condomino sulle cose  indicate  dall'articolo
precedente e' proporzionato al valore del piano o porzione  di  piano
che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. 
 
  Il condomino non puo', rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.