(CODICE CIVILE-art. 1120)
                             Art. 1120. 
 
                           (Innovazioni). 
 
  I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art.
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al  miglioramento
o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. 
 
  Sono vietate le innovazioni che  possano  recare  pregiudizio  alla
stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico  o  che  rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.