(CODICE CIVILE-art. 1122)
                             Art. 1122. 
 
       (Opere sulle parti dell'edificio di proprieta' comune). 
 
  Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprieta',
non  puo'  eseguire  opere  che  rechino  danno  alle  parti   comuni
dell'edificio.