(CODICE CIVILE-art. 1123)
                             Art. 1123. 
 
                     (Ripartizione delle spese). 
 
  Le spese necessarie per la conservazione e per il  godimento  delle
parti  comuni  dell'edificio,  per   la   prestazione   dei   servizi
nell'interesse  comune  e  per  le   innovazioni   deliberate   dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura  proporzionale  al
valore della proprieta' di ciascuno, salvo diversa convenzione. 
 
  Se si tratta di cose destinate a  servire  i  condomini  in  misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno
puo' farne. 
 
  Qualora un edificio abbia piu'  scale,  cortili,  lastrici  solari,
opere  o  impianti  destinati  a  servire   una   parte   dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione  sono  a  carico
del gruppo di condomini che ne trae utilita'.