(CODICE CIVILE-art. 1124)
                             Art. 1124. 
 
             (Manutenzione e ricostruzione delle scale). 
 
  Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari  dei  diversi
piani a cui servono. La spesa relativa e'  ripartita  tra  essi,  per
meta' in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano,  e
per l'altra meta' in  misura  proporzionale  all'altezza  di  ciascun
piano dal suolo. 
 
  Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e'  ripartita  in
ragione del valore, si considerano come piani le  cantine,  i  palchi
morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora  non
siano di proprieta' comune.