(CODICE CIVILE-art. 1126)
                             Art. 1126. 
 
                 (Lastrici solari di uso esclusivo). 
 
  Quando l'uso dei lastrici solari o di una  parte  di  essi  non  e'
comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo  sono
tenuti a contribuire per un terzo nella  spesa  delle  riparazioni  o
ricostruzioni del lastrico: gli altri due  terzi  sono  a  carico  di
tutti i condomini dell'edificio o della parte  di  questo  a  cui  il
lastrico solare serve, in proporzione del valore del  piano  o  della
porzione di piano di ciascuno.