(CODICE CIVILE-art. 1127)
                             Art. 1127. 
 
          (Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio). 
 
  Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio puo' elevare  nuovi
piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo.  La
stessa facolta' spetta a chi e' proprietario esclusivo  del  lastrico
solare. 
 
  La  sopraelevazione  non  e'  ammessa  se  le  condizioni  statiche
dell'edificio non la consentono. 
 
  I condomini  possono  altresi'  opporsi  alla  sopraelevazione,  se
questa  pregiudica  l'aspetto  architettonico  dell'edificio   ovvero
diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. 
 
  Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli  altri  condomini
un'indennita' pari al valore attuale dell'area da  occuparsi  con  la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi  compreso  quello
da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante.  Egli
e' inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare  di  cui  tutti  o
parte dei condomini avevano il diritto di usare.