(CODICE CIVILE-art. 1128)
                             Art. 1128. 
 
            (Perimento totale o parziale dell'edificio). 
 
  Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i
tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini puo' richiedere  la
vendita all'asta del suolo e  dei  materiali,  salvo  che  sia  stato
diversamente convenuto. 
 
  Nel  caso  di  perimento  di  una  parte  minore,  l'assemblea  dei
condomini  delibera  circa  la  ricostruzione  delle   parti   comuni
dell'edificio, e ciascuno e' tenuto a concorrervi in proporzione  dei
suoi diritti sulle parti stesse. 
 
  L'indennita' corrisposta per l'assicurazione  relativa  alle  parti
comuni e' destinata alla ricostruzione di queste. 
 
  Il  condomino  che  non  intende  partecipare  alla   ricostruzione
dell'edificio e' tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti,
anche sulle parti di sua esclusiva proprieta', secondo la  stima  che
ne sara' fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti  stessi  ad
alcuni soltanto dei condomini.