(CODICE CIVILE-art. 1130)
                             Art. 1130. 
 
                 (Attribuzioni dell'amministratore). 
 
  L'amministratore deve: 
    1) eseguire  le  deliberazioni  dell'assemblea  dei  condomini  e
curare l'osservanza del regolamento di condominio; 
    2) disciplinare l'uso delle cose  comuni  e  la  prestazione  dei
servizi nell'interesse comune, in  modo  che  ne  sia  assicurato  il
miglior godimento a tutti i condomini; 
    3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per  la
manutenzione  ordinaria  delle  parti  comuni  dell'edificio  e   per
l'esercizio dei servizi comuni; 
    4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio. 
 
  Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il  conto  della  sua
gestione.