Art. 1132.
(Dissenso dei condomini rispetto alle liti).
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere
una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con
atto notificato all'amministratore, puo' separare la propria
responsabilita' in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da
quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per cio' che abbia
dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite e' stato favorevole al condominio, il
condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio e' tenuto a
concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile
ripetere dalla parte soccombente.