(CODICE CIVILE-art. 1132)
                             Art. 1132. 
 
            (Dissenso dei condomini rispetto alle liti). 
 
  Qualora l'assemblea dei condomini abbia  deliberato  di  promuovere
una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con
atto  notificato  all'amministratore,  puo'   separare   la   propria
responsabilita' in ordine alle conseguenze della lite per il caso  di
soccombenza. L'atto deve essere notificato  entro  trenta  giorni  da
quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. 
 
  Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per cio' che  abbia
dovuto pagare alla parte vittoriosa. 
 
  Se l'esito  della  lite  e'  stato  favorevole  al  condominio,  il
condomino dissenziente che ne abbia  tratto  vantaggio  e'  tenuto  a
concorrere nelle spese del  giudizio  che  non  sia  stato  possibile
ripetere dalla parte soccombente.