Art. 1133.
(Provvedimenti presi dall'amministratore).
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi
poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore e' ammesso ricorso all'assemblea, senza
pregiudizio del ricorso all'autorita' giudiziaria nei casi e nel
termine previsti dall'art. 1137.