(CODICE CIVILE-art. 1133)
                             Art. 1133. 
 
             (Provvedimenti presi dall'amministratore). 
 
  I provvedimenti  presi  dall'amministratore  nell'ambito  dei  suoi
poteri sono obbligatori  per  i  condomini.  Contro  i  provvedimenti
dell'amministratore   e'   ammesso   ricorso   all'assemblea,   senza
pregiudizio del ricorso all'autorita'  giudiziaria  nei  casi  e  nel
termine previsti dall'art. 1137.