(CODICE CIVILE-art. 1135)
                             Art. 1135. 
 
            (Attribuzioni dell'assemblea dei condomini). 
 
  Oltre a quanto e' stabilito dagli articoli precedenti,  l'assemblea
dei condomini provvede: 
    1)  alla  conferma  dell'amministratore   e   all'eventuale   sua
retribuzione; 
    2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 
    3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore  e
all'impiego del residuo attivo della gestione; 
    4) alle opere  di  manutenzione  straordinaria,  costituendo,  se
occorre, un fondo speciale. 
 
  L'amministratore  non  puo'   ordinare   lavori   di   manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente,  ma  in  questo
caso deve riferirne nella prima assemblea.