(CODICE CIVILE-art. 1136)
                             Art. 1136. 
 
   (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). 
 
  L'assemblea e' regolarmente costituita con  l'intervento  di  tanti
condomini che  rappresentino  i  due  terzi  del  valore  dell'intero
edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. 
 
  Sono valide le deliberazioni approvate con un numero  di  voti  che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  la  meta'  del
valore dell'edificio. 
 
  Se  l'assemblea  non  puo'  deliberare  per  mancanza  di   numero,
l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno  successivo
a quello della prima e, in ogni caso, non oltre  dieci  giorni  dalla
medesima; la deliberazione e' valida se riporta un numero di voti che
rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo
del valore dell'edificio. 
 
  Le  deliberazioni  che   concernono   la   nomina   e   la   revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore  medesimo,  nonche'
le deliberazioni che  concernono  la  ricostruzione  dell'edificio  o
riparazioni straordinarie di notevole entita'  devono  essere  sempre
prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. 
 
  Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste  dal
primo comma dell'art. 1120 devono  essere  sempre  approvate  con  un
numero di voti che rappresenti la  maggioranza  dei  partecipanti  al
condominio e i due terzi del valore dell'edificio. 
 
  L'assemblea  non  puo'  deliberare,  se  non  consta  che  tutti  i
condomini sono stati invitati alla riunione. 
 
  Delle deliberazioni dell'assemblea si redige  processo  verbale  da
trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.