Art. 1137.
(Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea).
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino dissenziente puo' fare ricorso
all'autorita' giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorita' stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i
dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.