(CODICE CIVILE-art. 1137)
                             Art. 1137. 
 
         (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). 
 
  Le  deliberazioni  prese  dall'assemblea  a  norma  degli  articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. 
 
  Contro le deliberazioni contrarie alla legge o  al  regolamento  di
condominio   ogni   condomino   dissenziente   puo'   fare    ricorso
all'autorita' giudiziaria, ma il ricorso  non  sospende  l'esecuzione
del  provvedimento,   salvo   che   la   sospensione   sia   ordinata
dall'autorita' stessa. 
 
  Il ricorso deve essere proposto, sotto  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni, che decorrono dalla data  della  deliberazione  per  i
dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.